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A partire dal 1 luglio è possibile presentare la domanda di ANF (Assegno nucleo familiare) per il periodo 01 luglio 2023 – 30 giugno 2024.
L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall’INPS ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi.
Il riconoscimento e la determinazione dell’importo dell’assegno avvengono tenendo conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso. La prestazione è prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare.
Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per alcune tipologie di nuclei (ad esempio, nuclei monoparentali o con componenti inabili ).
A chi è rivolto
L’Assegno per il Nucleo Familiare ai lavoratori dipendenti, erogato dall’INPS, spetta a:
- lavoratori dipendenti del settore privato;
- lavoratori dipendenti agricoli;
- lavoratori dipendenti di ditte cessate o fallite;
- titolari di prestazioni previdenziali;
- lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto (es. lavoratori in aspettativa sindacale, marittimi sbarcati per infortunio).
DECORRENZA E DURATA
Il diritto decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad esempio, celebrazione del matrimonio). La cessazione avviene alla fine del periodo di paga in corso in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad esempio separazione legale del coniuge).
Se spettano assegni giornalieri, il diritto decorre e termina dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte.
Per i pagamenti subordinati ad autorizzazione da parte dell’INPS, la data iniziale dell’erogazione e quella di scadenza sono indicate nell’autorizzazione.
Se la domanda viene presentata per uno o per più periodi pregressi, gli arretrati spettanti vengono corrisposti entro cinque anni, secondo il termine di prescrizione quinquennale.
REQUISITI
Alla luce dell’articolo 1, decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, a partire dal 1° marzo 2022, l’Assegno per il Nucleo Familiare è abrogato: “limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153”.
Per richieste di prestazioni ANF attinenti ai periodi successivi al 1° marzo 2022 compreso, il nucleo familiare può essere così composto:
- il richiedente l’assegno;
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato o la parte di unione civile non sciolta da unione civile (legge 20 maggio 2016, n. 76);
- l’unito civilmente ai sensi dell’articolo 1, legge 20 maggio 2016, n. 76;
- i fratelli, le sorelle e i nipoti in linea collaterale del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili , se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti.
Non è quindi possibile richiedere l’ANF (Assegno nucleo familiare) se di percepisce l’AUU (Assegno Unico Universale)
Documenti da presentare allo studio per procedere con la richiesta:
- documento di riconoscimento e codice fiscale di entrambi i coniugi;
- data di matrimonio;
- ultima CU;
- dati del datore di lavoro.
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