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Come funziona il congedo parentale 2023? A chi spetta? Come richiederlo?
Sono molte le novità sul congedo parentale, visto che dallo scorso anno è entrato in vigore il Decreto conciliazione vita lavoro che ha modificato e ampliato le misure a favore della genitorialità, compresi i congedi parentali per i lavoratori che devono prendersi cura dei propri figli nei primi anni di vita. Poi è intervenuta la Legge di Bilancio 2023 che dal 1° gennaio 2023 ha aumentato l’indennità INPS spettante ai genitori (da 30% a 80% della retribuzione) per un solo mese dei 9 massimi concessi (gli altri 8 mesi restano indennizzati al 30%).
COS’È IL CONGEDO PARENTALE
Il congedo parentale è un periodo di astensione dal lavoro facoltativo concesso ai genitori (madre e padre) per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita. Si tratta di una scelta libera – ecco perché si parla di congedo facoltativo – a differenza del congedo di maternità o del congedo di paternità per la nascita del figlio che è obbligatorio, seppure estendibile poi in via facoltativa. Il congedo parentale o facoltativo spetta sia alla madre che al padre, da ripartire tra i due, e per un periodo è indennizzato dall’INPS.
Tale copertura è per 8 mesi pari al 30% della retribuzione e per l’ultimo mese pari all’80% della retribuzione come previsto dalla Legge di Bilancio 2023 e alle novità del 2023 in materia di congedo.
A CHI SPETTA IL CONGEDO PARENTALE
Sebbene con alcune differenziazioni, il congedo parentale spetta a tutti i lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, genitori naturali e o genitori adottivi o affidatari. Si tratta, in particolare:
- dei lavoratori e lavoratrici dipendenti del settore privato;
- dei lavoratori e lavoratrici dipendenti del settore pubblico, come chiarito dalla Circolare INL n. 9550 del 6 settembre 2022 in cui si legge che le disposizioni in materia di congedi, permessi e altri istituti oggetto del decreto, “salvo che non sia diversamente specificato, sono direttamente applicabili anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni” (art. 1, comma 2, d.lgs. 105/2022), in un’ottica di piena equiparazione dei diritti alla genitorialità e all’assistenza.
- dei lavoratori o lavoratrici iscritte alla Gestione Separata;
- dei lavoratori o le lavoratrici autonome.
Il congedo parentale, tuttavia, non spetta:
- ai genitori disoccupati o sospesi,
- ai genitori lavoratori domestici;
- ai genitori lavoratori a domicilio.
Nel caso in cui il rapporto di lavoro in atto cessi all’inizio o durante il periodo di fruizione del congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dal momento in cui è cessato il rapporto di lavoro.
A QUANTO AMMONTA IL CONGEDO PARENTALE
Come anticipato, parte del periodo di astensione dal lavoro è indennizzata dall’INPS. Più precisamente, il congedo parentale dà diritto, per una porzione di tempo, a un’indennità pari al 30% per 8 mesi, e all’80% per un mese, della retribuzione media giornaliera del genitore lavoratore interessato. La retribuzione media va calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo. È comprensiva del rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e degli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati.
QUANDO SI PUÒ FRUIRE DEL CONGEDO PARENTALE
I genitori lavoratori possono fruire del congedo parentale, inteso come periodo di astensione dal lavoro, in maniera facoltativa fino ai 12 anni del figlio per tutti i lavoratori (esclusi i lavoratori autonomi per cui è fruibile entro il 1° anno). Limite di età che, grazie al Decreto conciliazione vita lavoro, coincide ora anche con limite di età entro cui è riconosciuta la retribuzione per il periodo indennizzato (prima era 6 anni, 8 per i genitori con basse retribuzioni). I 12 anni si contano anche dall’ingresso in famiglia del bambino in caso di adozione o affidamento.
COME FUNZIONA IL CONGEDO PARENTALE E QUANTO DURA
Il congedo parentale può essere fruito a ore o a giorni, non solo a mesi. Quindi il lavoratore può astenersi dal lavoro per alcune ore, per alcuni giorni o per interi mesi. La durata precisa, tuttavia, varia a seconda che i genitori ne fruiscano separatamente o congiuntamente e, in alcuni casi, a seconda della composizione familiare e della tipologia di lavoratore. Inoltre non bisogna confondere la durata indennizzata dall’INPS con la durata massima di congedo che può essere concessa. Ecco come funziona nei diversi casi.
1) CONGEDO PARENTALE DIPENDENTI
Come chiarito dalla Circolare INPS n° 122 del 27-10-2022, l’attuale normativa riconosce un periodo di congedo parentale massimo:
- per entrambi i genitori che si astengono congiuntamente: 10 mesi, elevabili a 11 nel caso in cui il padre eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi (sempre entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia). Si ricorda, poi, che i mesi di congedo indennizzato, cioè pagati dall’INPS, sono 9 da fruire sempre entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia. Nel caso di genitori con reddito sotto soglia (inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione AGO), i mesi di congedo indennizzato sono 10 mesi (elevabili a 11);
- per la sola madre: 6 mesi, con 3 mesi di congedo indennizzato non trasferibili all’altro genitore.
- per il solo padre: 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi), con 3 mesi indennizzati non trasferibili all’altro genitore.
PERIODO DI CONGEDO PARENTALE INPS INDENNIZZATO
I nove mesi totali di congedo indennizzato, si precisa, sono composti dai 3 mesi indennizzati non trasferibili in favore della madre e del padre, e di ulteriori 3 mesi utilizzabili da uno dei due. In altre parole, in aggiunta ai 6 mesi intrasferibili riconosciuti ad entrambi i genitori (3 e 3) il Legislatore riconosce ulteriori 3 mesi di copertura INPS di congedo indennizzato, da fruire alternativamente. In pratica:
- la madre fruisce di 3 mesi intrasferibili indennizzati;
- il padre fruisce di 3 mesi intrasferibili indennizzati;
- il nucleo familiare fruisce di 3 mesi indennizzati (della madre) più 3 mesi indennizzati (del padre) più ulteriori 3 mesi indennizzati per uno dei due genitori. Per un totale di 9 mesi.
2) CONGEDO PARENTALE GENITORE SOLO
Per la prima volta il Decreto conciliazione vita lavoro tutela anche i nuclei familiari monogenitoriali e il caso del “genitore solo” che sussiste nei seguenti casi:
- in caso di morte o grave infermità dell’altro genitore;
- nel caso di abbandono o mancato riconoscimento del minore da parte dell’altro genitore;
- in tutti i casi di affidamento esclusivo del minore a un solo genitore, compreso l’affidamento esclusivo disposto ai sensi dell’articolo 337-quater del Codice Civile.
È bene infatti chiarire che in caso di affidamento esclusivo del figlio a un solo genitore, a quest’ultimo spetta anche la fruizione del congedo indennizzato. Il valore è lo stesso riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale. In quest’ultimo caso, l’altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato. Il provvedimento di affidamento va trasmesso all’INPS dal Pubblico Ministero. Al genitore solo si riconoscono 11 mesi di congedo parentale. Di questi 11 mesi:
- 9 mesi sono indennizzabili, 8 al 30% e 1 all’80% della retribuzione;
- i restanti 2 mesi non sono indennizzabili, salvo il caso in cui il “genitore solo” abbia un reddito inferiore alla soglia prevista nell’articolo 34, comma 3, del Testo Unico (reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione).
3) CONGEDO PARENTALE ISCRITTI GESTIONE SEPARATA
Il Decreto 105 del 2022, ha allungato anche l’arco temporale entro cui può essere fruito il congedo parentale dai lavoratori e dalle lavoratrici iscritti alla Gestione Separata. L’età massima del figlio entro cui si può ricorrere alla misura passa da 3 a 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento preadottivo. Come spiegato nella Circolare n. 71 del 2020 e nella Circolare INPS n° 122 del 27-10-2022, il congedo per quanto riguarda questa categoria di lavoratori spetta se:
- risulta effettivamente accreditata almeno una mensilità di contribuzione con aliquota piena nei 12 mesi precedenti l’inizio di ogni periodo indennizzabile di congedo parentale richiesto;
- qualora il congedo parentale sia fruito nel 1° anno di vita (o dall’ingresso in famiglia) del minore e non si riscontri la sussistenza del requisito contributivo citato, l’indennità può, comunque, essere riconosciuta se il richiedente aveva titolo all’indennità di maternità o paternità, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa.
Ma attenzione, per lavoratori o lavoratrici iscritte alla Gestione Separata il congedo non è fruibile in modalità oraria, non spettano periodi di congedo non indennizzati e non è prevista la tutela del “genitore solo”.
DURATA DEL CONGEDO PER ISCRITTI GESTIONE SEPARATA
Viene riconosciuto a ciascun genitore lavoratore iscritto alla Gestione Separata il diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibili all’altro genitore. Sono riconosciuti, inoltre, a entrambi i genitori ulteriori 3 mesi indennizzati, fruibili in alternativa tra loro, per un periodo complessivo di coppia di massimo 9 mesi. Ecco un riepilogo:
- per la madre: 3 + 3 mesi da fruire entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia (al padre spettano altri 3 mesi entro i 12 anni);
- per il padre: 3 + 3 mesi da fruire entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia (alla madre spettano altri 3 mesi entro i 12 anni);
- per entrambi i genitori: 9 mesi da fruire entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia
4) CONGEDO PARENTALE LAVORATORI AUTONOMI
Il Decreto conciliazione vita lavoro riconosce per la prima volta anche ai padri lavoratori autonomi il diritto al congedo parentale. Tuttavia, il congedo parentale spetta a condizione che i lavoratori e le lavoratrici autonome abbiano effettuato il versamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo (o una frazione di esso) e che vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa. Le condizioni restano le stesse anche in caso di parto plurimo.
Ai genitori lavoratori autonomi il congedo parentale spetta per un massimo di tre mesi ciascuno per ogni figlio, da fruire entro il primo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia, in caso di adozione o affidamento. La possibilità di fruizione del congedo parentale decorre:
- per la madre, dalla fine del periodo indennizzabile di maternità;
- nel caso del padre, dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore.
L’indennità corrisposta è pari al 30% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge a seconda della categoria di appartenenza.
LIMITI DEL CONGEDO PARENTALE
La Circolare INPS n° 122 del 27-10-2022 indica anche dei limiti di fruizione del congedo parentale per genitori appartenenti a categorie lavorative differenti tra loro, ipotizzando tutte le diverse combinazioni. Ossia:
- madre lavoratrice dipendente – padre iscritto alla Gestione Separata. In tale caso per ogni minore, se la madre fruisce di 6 mesi di congedo parentale indennizzato, il padre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale, per un totale di 9 mesi di congedo indennizzato per entrambi i genitori. Nel caso in cui il padre fruisca di 6 mesi di congedo parentale, la madre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale indennizzato e di altri 2 mesi di congedo parentale non indennizzato. Ciò fatto salvo che la stessa abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. Parliamo cioè del reddito sotto soglia;
- padre lavoratore dipendente – madre iscritta alla Gestione Separata. Davanti a questa fattispecie ogni minore, se il padre fruisce di 7 mesi di congedo parentale (di cui 6 indennizzati), la madre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale, per un totale di 9 mesi di congedo indennizzato per entrambi i genitori. Nel caso in cui, invece, la madre fruisca di 6 mesi di congedo parentale, il padre può fruire di 3 mesi di congedo indennizzato e di altri 2 mesi non indennizzati. Ciò fatto salvo che lo stesso abbia un reddito individuale sotto soglia;
- madre lavoratrice dipendente – padre lavoratore autonomo. In tale caso per ogni minore, se la madre fruisce di 6 mesi di congedo parentale indennizzato, il padre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale indennizzato, per un totale di 9 mesi per entrambi i genitori. Il limite individuale del padre autonomo è di 3 mesi;
- padre lavoratore dipendente – madre lavoratrice autonoma. In questa possibilità, per ogni minore, se il padre fruisce di 7 mesi di congedo parentale (di cui 6 indennizzati), la madre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale indennizzato, per un totale di 10 mesi per entrambi i genitori. Il limite individuale della madre autonoma è di 3 mesi;
- madre iscritta alla Gestione Separata – padre lavoratore autonomo. In tale caso per ogni minore, se la madre fruisce di 6 mesi di congedo parentale indennizzato, il padre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale indennizzato, per un totale di 9 mesi per entrambi i genitori. Il limite individuale del padre autonomo è di 3 mesi;
- padre iscritto alla Gestione Separata – madre lavoratrice autonoma. Davanti a tale situazione per ogni minore, se il padre fruisce di 6 mesi di congedo parentale, la madre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale indennizzato, per un totale di 9 mesi per entrambi i genitori. Il limite individuale della madre autonoma è di 3 mesi.
LIMITI NEI CASI DI LAVORO PART TIME
Inoltre, l’INPS precisa che:
- in caso di lavoratrice con due rapporti di lavoro dipendente part-time, qualora sia disposta l’interdizione prorogata su uno solo degli stessi, la lavoratrice madre può, comunque, fruire di congedo parentale sull’altro rapporto di lavoro anche negli stessi giorni;
- il lavoratore che sia contemporaneamente titolare di due rapporti di lavoro dipendente part-time di tipo orizzontale può astenersi a titolo di congedo parentale da uno dei rapporti di lavoro proseguendo l’attività lavorativa sull’altro rapporto in essere. In tale caso, ai fini del computo dei mesi di congedo parentale, l’assenza, benché limitata a uno dei rapporti di lavoro, si considera per l’intera giornata.