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Requisiti ad hoc per l’assegno unico ai maggiorenni
L’assegno è riconosciuto anche per i figli maggiorenni a carico, fino al compimento dei 21 anni, purché al momento della domanda e per tutta la durata della prestazione ricorra almeno una delle seguenti quattro condizioni:
1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
4) svolga il servizio civile universale.
Per quanto riguarda la prima condizione, la circolare Inps n. 23 del 9 febbraio scorso ha chiarito che la frequenza o l’iscrizione va comprovata e il percorso di studi dev’essere riconosciuto, inclusi quelli di formazione professionale regionale o Ifts, l’iscrizione a un Its o a un corso di laurea. Il beneficio spetta altresì ai titolari di un contratto di apprendistato o di un tirocinio che rispetti le linee guida in materia.
Doppia soglia di reddito per chi non convive
In relazione alla seconda condizione, invece, il messaggio n. 1714 Inps del 20 aprile ha ricordato innanzitutto che il reddito complessivo ai fini Irpef è dato dalla somma di tutti redditi imponibili, al lordo degli oneri deducibili e di eventuali detrazioni spettanti (compresi quindi, ad esempio, i redditi da locazione). In secondo luogo, ha precisato le seguenti due casistiche:
– il figlio maggiorenne che convive con uno o entrambi i genitori, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive, a prescindere dal carico fiscale e non deve possedere un reddito complessivo ai fini Irpef superiore a euro 8mila euro.
– il figlio maggiorenne che non convive “viene attratto” nel nucleo familiare dei genitori se ha un’età inferiore a 26 anni, è a loro carico ai fini Irpef e non è, a sua volta, coniugato e/o con figli (nel caso in cui i genitori appartengano a nuclei familiari distinti sarà il figlio a scegliere a quale dei due nuclei appartenere).
In questo caso devono verificarsi congiuntamente le seguenti due condizioni:
● nel secondo anno solare antecedente, il reddito complessivo lordo del figlio maggiorenne non deve essere superiore alla soglia di 4mila euro;
● nell’anno di riferimento dell’assegno unico, il reddito complessivo lordo presunto non supera l’importo pari a 8mila euro.
In pratica, se il figlio maggiorenne vive già fuori casa, la soglia di reddito da rispettare è doppia: la prima (quella per rientrare nella definizione di figlio “a carico”) riferita al 2020, ipotizzando di fare istanza nel 2022; la seconda (quella richiesta dalla normativa sull’assegno unico) riferita all’annualità in corso, cioè al 2022. Con la precisazione che, nel secondo caso si tratta di un reddito presunto, non potendo sapere con certezza come si concluderà l’anno. Non è chiaro, infatti, cosa succede se poi tale seconda soglia dovesse essere superata a consuntivo, magari perché il figlio trova un lavoro ben retribuito in corso d’anno. In tal caso Inps potrebbe procedere chiedendo la restituzione degli importi riconosciuti, ma la verifica dovrebbe essere mirata.
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Fonte Il Sole 24h