Escluso dall’assegno di inclusione? Leggi qui cosa cambia dal 01-09-2023

Per restare sempre aggiornato sulle ultime novità seguici sul nostro canale Telegram oppure sui nostri social Facebook e Twitter.

Supporto per la formazione e il lavoro

Si riporta di seguito l’articolo pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in merito al funzionamento del nuovo Supporto per la formazione e il lavoro che partirà dal primo settembre 2023

Il cosiddetto Decreto Lavoro 2023 (D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85) ha istituito tra gli altri il Supporto per la formazione e il lavoro.

Al fine di favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa è istituito, dal primo settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro, quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate (art. 12 del D.L. Lavoro 2023).

Nelle misure del Supporto rientrano anche il servizio civile universale ed i progetti utili alla collettività in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario. Lo svolgimento di tali attività è a titolo gratuito, non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche (art. 6, comma 5 bis del Decreto Lavoro).

Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione. Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato anche dai singoli componenti dei nuclei che percepiscono l’Assegno di Inclusione che decidono di partecipare ai percorsi di politiche attive per il lavoro, pur non essendo sottoposti agli obblighi di cui al Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all’art. 2, comma 4 del Decreto Lavoro.

Il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.

L’interessato chiede di accedere al Supporto per la formazione e il lavoro con le modalità telematiche previste per l’Assegno di inclusione e con la sottoscrizione, mediante la piattaforma del Sistema informativo per l’inclusione sociale lavorativa (SIISL), del patto di attivazione digitale in cui il beneficiario si impegna a presentarsi alla convocazione del servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio. All’esito dell’accettazione della richiesta da parte di INPS e della sottoscrizione del patto di attivazione digitale, il richiedente è convocato presso il servizio per il lavoro competente, per la stipula del patto di servizio personalizzato, dopo la sottoscrizione del patto di attivazione digitale.

Nel patto di servizio personalizzato, sono indicate, quale misura di attivazione al lavoro, almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione individuate dal beneficiario nell’ambito del patto di attivazione digitale. Il patto di servizio personalizzato può prevedere l’adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La convocazione del richiedente da parte del competente servizio per il lavoro può essere eseguita tramite la piattaforma del SIISL ovvero con altri mezzi, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tal fine forniti dai beneficiari. 

A seguito della stipulazione del patto di servizio, l’interessato, attraverso la piattaforma può ricevere offerte di lavoro e servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali. L’interessato può autonomamente individuare progetti di formazione, rientranti nel novero di quelli indicati al primo periodo, ai quali essere ammesso e, in tal caso, deve darne immediata comunicazione attraverso la piattaforma

La partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio attraverso la piattaforma del SIISL, alle attività per l’attivazione nel mondo del lavoro determina l’accesso per l’interessato a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. Tale importo è erogato per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di 12 mensilità. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile da parte dell’INPS

L’interessato è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, almeno ogni 90 giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione a tali attività. In mancanza di conferma, il beneficio è sospeso. 

La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione, ove non già assolto comporta la non erogazione del beneficio, che comunque decorre dall’inizio del percorso formativo, fermo restando il periodo massimo di 12 mesi.

Fonte