Assegno di maternità

Per restare sempre aggiornato sulle ultime novità seguici sul nostro canale Telegram oppure sui nostri social Facebook e Twitter.

Quando parliamo di Assegno di maternità dobbiamo distinguere tra due diversi tipi di agevolazioni previste dal nostro ordinamento:
–        Assegno di maternità dello Stato
–        Assegno di maternità dei Comuni
 
ASSEGNO DI MATERNITA’ DELLO STATO
 
L’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, anche detto assegno di maternità dello Stato, è una prestazione previdenziale a carico dello Stato, concessa ed erogata direttamente dall’INPS (articolo 75 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

A chi è rivolto
L’assegno di maternità dello Stato spetta:
alla madre, anche adottante;
al padre, anche adottante;
agli affidatari preadottivi;
all’adottante non coniugato;
al coniuge della madre adottante o dell’affidataria preadottiva;
agli affidatari (non preadottivi) nel caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori.
 
QUANTO SPETTA
L’importo dell’assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e quantificato nella circolare sui salari medi convenzionali che l’Istituto pubblica annualmente sul proprio sito.
 
REQUISITI
I requisiti generali richiesti per il diritto all’assegno di maternità di Stato sono:
la residenza in Italia;
la cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea.

Hanno diritto anche i cittadini extracomunitari:
familiari titolari della “Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea” (articolo 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);
familiari titolari della “Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro” (articolo 17, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);
titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani, ai sensi del Testo Unico di cui l’articolo 41, comma 1-ter, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 dispone che “sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi”;
titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Per la madre sono previsti i seguenti requisiti:
– se lavoratrice, deve avere almeno tre mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i nove mesi precedenti il parto o l’effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione nazionale, affidamento preadottivo, oppure in Italia in caso di adozione internazionale;
– se ha lavorato almeno tre mesi e perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali, il lasso di tempo compreso tra la data della perdita del diritto e la data del parto o dell’effettivo ingresso in famiglia del bambino, in caso di adozione o affidamento, non deve superare né il periodo delle prestazioni godute né i nove mesi;
– se durante il periodo di gravidanza ha cessato di lavorare per recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro, deve poter far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai nove mesi antecedenti al parto.

Per il padre sono previsti i seguenti requisiti:
– in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, al momento dell’abbandono o dell’affidamento esclusivo deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
– se è affidatario preadottivo, in caso di separazione dei coniugi avvenuta durante la procedura di affidamento preadottivo, al momento dell’affidamento deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
– se è padre adottante, nel caso di adozione senza affidamento durante la separazione dei coniugi, al momento dell’adozione deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
– se è padre adottante non coniugato, in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, al momento dell’adozione deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
– se ha riconosciuto il neonato o è coniuge della donna adottante o affidataria preadottiva, in caso di decesso della madre naturale o di quella adottiva o affidataria preadottiva, al momento della domanda, sono necessari il regolare soggiorno e residenza in Italia del padre o del coniuge della deceduta, la presenza del minore presso la sua famiglia anagrafica, la potestà sul minore, il non affidamento del minore presso terzi e che la donna deceduta non abbia già usufruito dell’assegno. 
In quest’ultimo caso non sono richiesti i requisiti sia dei tre mesi di contributi tra i 18 e i nove mesi precedenti e sia della perdita del diritto da non più di nove mesi a prestazioni previdenziali o assistenziali, in quanto il diritto all’assegno deriva dalla madre o donna deceduta.


QUANDO FARE DOMANDA
La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento, oppure in Italia in caso di adozione internazionale.
DotCom srl offre assistenza per compilazione ed invio della domanda
 

ASSEGNO DI MATERNITA’ DEI COMUNI

L’assegno di maternità di base, anche detto “assegno di maternità dei comuni”, è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall’INPS (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51).

A chi è rivolto
Il diritto all’assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadini residenti italianicomunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno (per la specifica della tipologia di permesso di soggiorno utile per la concessione del beneficio è necessario rivolgersi al proprio comune di residenza). L’assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito.
I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Come funziona
La domanda va presentata al comune di residenza al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione delle prestazione (articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000), entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.
L’assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale.
L’importo dell’assegno è rivalutato ogni anno per le famiglie di operai e impiegati sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT. L’Istituto pubblica ogni anno l’importo nella circolare sui salari medi convenzionali.

Fonte sito INPS

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *