E’ tempo di dichiarare

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In attesa del 23 maggio 2022, termine previsto per la messa a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate delle informazioni che compongono la c.d. dichiarazione precompilata, è opportuno cominciare a raccogliere la documentazione necessaria per procedere alla compilazione dei vari modelli dichiarativi 2022 per le persone fisiche.

Principali scadenze 2022

La presentazione del modello Redditi persone fisiche 2022 deve essere effettuata entro il 30 novembre 2022. Per il modello 730 le scadenze di invio previste sono: 15 giugno (730 consegnati entro il 31/05), 29 giugno (730 consegnati entro il 20/06), 23 luglio (730 consegnati entro il 15/07), 15 settembre e per ultimo il 30 settembre (730 consegnati entro il 31/08)

Salvo eventuali proroghe, i versamenti delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, a titolo di saldo per l’anno 2021 e prima rata di acconto per il 2022, devono essere eseguiti in alternativa:

– entro il 30 giugno 2022;

– entro il 22 agosto 2022 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40% a titolo d’interesse corrispettivo

È possibile optare per il versamento in rate mensili delle somme dovute, ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione. Il pagamento rateale dovrà in ogni caso essere completato entro il mese di novembre.

In caso di presentazione del modello 730 il contribuente per il periodo da luglio a novembre 2022 riceve la retribuzione con le somme trattenute o rimborsate a seguito del conguaglio 730, oltre alle trattenute delle prime rate per la dilazione del saldo a debito o degli eventuali acconti. Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33% mensile, verranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi.

Dichiarazione precompilata

Come noto ormai da qualche anno l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti un rilevante “set” di informazioni volte ad alimentare la c.d. dichiarazione dei redditi precompilata (modello 730/22 o Redditi PF 2022): dalle spese sanitarie a quelle universitarie; dalle spese funebri ai premi assicurativi, dai contributi previdenziali ai bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, e altro ancora. In caso di accettazione senza modifiche del modello precompilato il contribuente è poi esentato dall’obbligo di esibire la documentazione attestante gli oneri detraibili e deducibili con conseguente dispensa dai controlli documentali (ex art. 36-ter DPR 600/73). Per l’anno di imposta 2021 (dichiarazioni 2022) le informazioni verranno rese disponibili a partire dal 23 maggio 2022.

Novità redditi 2022

Di seguito alcune delle novità del modello Redditi 2022 PF:

– introdotta la necessità di apposizione del visto di conformità per la fruizione della detrazione del 110%;

– prevista la possibilità di non dichiarare nel quadro RB i canoni non percepiti nel 2021 per le locazioni di immobili abitativi, a prescindere dalla data di stipula del contratto;

– introdotta la detrazione per l’iscrizione a conservatori, scuole di musica, cori, bande, ecc.; aumentata a € 550 la detrazione delle spese veterinarie detraibili e modificati i limiti delle spese universitarie detraibili;

– prevista nel quadro CR, la nuova gestione del credito derivante dal c.d. “bonus casa under 36” nonché l’istituzione di specifici codici collegati ai nuovi crediti previsti per il 2021.

Nella generalità dei casi in presenza di “bonus” oggetto di cessione o sconto in fattura ex art. 121 DL 34/2020 non sono previsti particolari adempimenti dichiarativi a carico del contribuente.

Viceversa, nell’ipotesi di fruizione del beneficio mediante “detrazione” sarà necessaria la corretta compilazione dei quadri RP (Redditi PF) o E (Mod. 730/22). Nella particolare ipotesi di Superbonus 110% da fruire in detrazione sarà necessaria l’apposizione del visto di conformità (barrando l’apposita casella inserita nel frontespizio).

N.B. il visto specifico per il Superbonus 110% è assorbito dal visto generico nell’ipotesi in cui si intenda apporre il visto generico alla dichiarazione.

Rimane esentato dall’obbligo solamente l’ipotesi di soggetto beneficiario che presenta personalmente la dichiarazione precompilata all’Agenzia delle Entrate oppure tramite sostituto di imposta che presta assistenza fiscale.

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