Invalidità civile

Una guida su come richiederla e quando

Come richiedere l’invalidità civile

L’invalidità civile è un istituto giuridico che garantisce assistenza sociale e mantenimento economico a chi, a causa di menomazioni o patologie, ha subito una limitazione importante della propria capacità lavorativa.

Non potendo più svolgere le stesse operazioni di prima, l’invalidità civile mette a disposizione i mezzi necessari per vivere. A disciplinare l’invalidità civile è la Legge 118 del 1971.

La procedura inizia recandosi dal proprio medico curante, che rilascerà e invierà all’INPS un certificato medico introduttivo, sul quale è segnalata la patologia del richiedente e le sue condizioni.

Al paziente è rilasciato un codice identificativo che, questi, dovrà utilizzare per compilare e inviare all’INPS, entro 90 giorni dall’invio del certificato, la domanda di visita. La documentazione può essere compilata direttamente dal richiedente, dopo essersi registrati sul portale dell’INPS oppure aiutandosi con un patronato.

L’istituto comunicherà al richiedente, sul sito o tramite raccomandata, la data in cui verrà sottoposto a visita medica, che si svolge presso la sede dell’Asl di residenza. A effettuarla è la commissione medica competente con l’ausilio di un medico dell’INPS, che al termine del controllo assegnerà un punteggio di invalidità al paziente, in relazione alla gravità della sua patologia.

Se il giudizio è unanime, il verbale viene convalidato dall’INPS e inviato al richiedente. Altrimenti, il verbale viene inviato all’INPS, che può sospendere la pratica e chiedere altri documenti sanitari al richiedente, verificando nuovamente le sue condizioni di salute. Infine, l’INPS esprimerà il suo parere, inviando il giudizio al richiedente.

Se questi ritiene che la commissione medica non abbia valutato adeguatamente le proprie condizioni, può ricorrere entro sei mesi dal ricevimento del verbale, presentando ricorso contro l’INPS in Tribunale, facendosi tutelare da un avvocato o da un patronato di fiducia.

Agevolazioni dal 34 al 73% di invalidità

In base al punteggio di invalidità civile attribuito, il richiedente avrà diritto ad agevolazioni sanitarie, fiscali, lavorative e, nei casi più gravi, economiche. C’è da chiarire che, al di sotto del 34% di invalidità civile non si è riconosciuti invalidi e non si ha diritto ad alcuna agevolazione.

Dal 34% di invalidità civile è prevista la concessione gratuita di ausili e protesi, subordinata alle patologie indicate nel verbale di invalidità.

Dal 46% di invalidità civile è prevista l’iscrizione alle liste di collocamento mirato, disposto per permettere l’inclusione al lavoro delle persone con disabilità. Per iscriversi è necessario recarsi presso il Centro per l’Impiego del comune di residenza, in possesso di un documento di identità valido e del verbale della commissione medica che attesta l’invalidità (modulo A/San).

Con invalidità civile superiore al 50%, invece, è consentito il congedo straordinario per cure, se previsto dal CCNL del lavoratore disabile. Il congedo è pari a 30 giorni all’anno per cure mediche strettamente collegate alle patologie per cui si è ritenuti invalidi, regolarmente retribuiti.

Dal 67% di invalidità civile, poi, oltre alle agevolazioni precedenti è prevista l’esenzione parziale del pagamento ticket per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale (è da pagare la quota fissa per la ricetta).

Agevolazioni dal 74 al 100% di invalidità

Per i casi più gravi, il nostro ordinamento prevede l’erogazione di prestazioni economiche, da parte dell’INPS, alle persone invalide civili.  

Dal 74 al 99% di invalidità civile è prevista l’erogazione di un assegno mensile, se in possesso dei requisiti reddituali richiesti. Inoltre, il lavoratore disabile può richiedere l’Ape Sociale andando anticipatamente in pensione (se rispetta determinati requisiti) e può ottenere una maggiorazione contributiva pari a 2 mesi in più per ogni anno di lavoro fino a un massimo di 5 anni.

Con un’invalidità civile del 100%, oltre alle agevolazioni descritte prima, escluso l’assegno mensile per invalidi parziali, si ha diritto alla pensione di inabilità, a patto che si rispettino i requisiti reddituali.  

Nel caso in cui la persona invalida al 100% è pure non autosufficiente, ovvero impossibilitata a deambulare autonomamente o a svolgere azioni della vita quotidiana senza assistenza, ha diritto all’indennità di accompagnamento, erogata a prescindere dall’età anagrafica e dal reddito del richiedente.

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